Previdenza Complementare

    Le principali novità della Legge di Bilancio 2026 in materia di previdenza complementare

    La Legge di Bilancio 2026 interviene su diversi profili della disciplina della previdenza complementare, introducendo modifiche volte a rafforzarne la diffusione e a rendere più flessibili le modalità di erogazione delle prestazioni.

    Luca VolpeLuca Volpe
    9 marzo 2026
    8 min di lettura

    La Legge di Bilancio 2026 interviene su diversi profili della disciplina della previdenza complementare, introducendo alcune modifiche volte a rafforzarne la diffusione e a rendere più flessibili le modalità di erogazione delle prestazioni.

    Gli interventi riguardano, in particolare, il meccanismo di adesione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari, il regime di deducibilità fiscale dei contributi e le modalità di percezione delle prestazioni. Pur senza incidere sull'impianto complessivo delineato dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, la riforma presenta alcune innovazioni di rilievo, delle quali di seguito si illustrano quelle maggiormente significative per i lavoratori "non addetti ai lavori".

    L'adesione "automatica" dei lavoratori di prima occupazione alla previdenza complementare

    A partire dal 1° luglio 2026 viene introdotto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici. L'iscrizione avviene secondo il principio del silenzio-assenso, salvo diversa scelta espressa dal lavoratore entro il termine previsto di 60 giorni.

    Difatti, resta in ogni caso salva la facoltà per il lavoratore di rinunciare all'adesione automatica entro sessanta giorni dall'assunzione. Entro tale termine egli può:

    • destinare l'intero TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare liberamente scelta;
    • oppure mantenere il TFR secondo il regime ordinario previsto dall'art. 2120 c.c.

    Quest'ultima decisione non ha carattere definitivo. Il lavoratore conserva infatti la possibilità di revocare in un momento successivo la scelta effettuata, decidendo di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare di propria preferenza.

    Nel caso in cui il lavoratore non rinunci a tale adesione automatica, quest'ultima è effettuata, in via prioritaria, alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili, anche di livello territoriale o aziendale, vale a dire ai cosiddetti fondi pensione negoziali (fondi chiusi). In tale ipotesi confluiscono nella forma pensionistica:

    • il TFR maturando;
    • la contribuzione a carico del datore di lavoro;
    • la contribuzione a carico del lavoratore, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.

    Nel caso in cui operi il meccanismo del silenzio-assenso, il datore di lavoro comunica l'iscrizione alla forma pensionistica individuata e avvia i relativi versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione.

    L'adesione alla forma pensionistica produce comunque effetti dalla data di prima assunzione.

    Nel caso in cui la contrattazione collettiva applicabile non individui un fondo pensione negoziale di riferimento, l'adesione automatica è indirizzata alla forma pensionistica complementare residuale individuata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale viene destinato l'intero TFR.

    Lavoratori non di prima occupazione

    Per i lavoratori che non si trovano alla prima assunzione, la normativa prevede specifici obblighi informativi a carico del datore di lavoro.

    All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'informativa sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare.

    Il datore di lavoro deve inoltre verificare quale scelta il lavoratore abbia eventualmente effettuato in precedenza riguardo all'adesione a una forma di previdenza complementare, acquisendo a tal fine un'apposita dichiarazione da parte del lavoratore.

    Qualora il lavoratore risulti già iscritto a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro deve informarlo della possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, la forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando a partire da tale data.

    In mancanza di una specifica indicazione da parte del lavoratore entro il suddetto termine, trova applicazione il meccanismo di adesione automatica, con conseguente conferimento del TFR maturato dalla data di assunzione al fondo pensione negoziale previsto per la categoria di appartenenza.

    Deducibilità fiscale

    A partire dal 2026, il limite massimo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare viene innalzato da 5.164,57 euro annui a 5.300 euro annui. Si tratta di un aumento esiguo, ma comunque degno di nota se si considera che l'ultimo adeguamento risale a più di 20 anni fa.

    Rientrano in tale limite i contributi destinati alla previdenza complementare versati sia dal lavoratore, sia dal datore di lavoro o dal committente, indipendentemente dal fatto che siano versamenti volontari oppure previsti da contratti o accordi collettivi, anche di livello aziendale. Tali importi continuano a essere deducibili dal reddito complessivo.

    Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2006, è confermato un regime agevolato. In particolare, con riferimento ai primi cinque anni di partecipazione a una forma di previdenza complementare, è riconosciuta la possibilità, nei venti anni successivi al quinto anno, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite ordinario di 5.300 euro. L'importo deducibile in eccedenza corrisponde all'ammontare complessivo dei contributi che sarebbero stati deducibili nei primi cinque anni ma che non sono stati effettivamente versati, entro il limite massimo pari alla metà del limite annuo di deducibilità.

    Le nuove modalità di erogazione delle prestazioni

    La riforma interviene inoltre sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sul relativo regime fiscale. Tra le modifiche più rilevanti vi sono quelle introdotte all'articolo 11 del d.lgs. n. 252 del 2005, che ampliano la quota del montante finale liquidabile in capitale, portandola fino al 60%, rispetto al precedente limite del 50%.

    Accanto alle modalità tradizionali di erogazione, ossia la rendita vitalizia oppure la liquidazione in capitale nei limiti previsti, vengono introdotte ulteriori opzioni che consentono una maggiore flessibilità nella fase di fruizione della prestazione.

    In particolare, l'aderente potrà optare per:

    • una rendita a durata definita, determinata sulla base della speranza di vita dell'aderente;
    • un sistema di prelievi, liberamente determinabili entro il limite delle rate maturate e non percepite della rendita a durata definita;
    • una erogazione frazionata del montante, da corrispondere per un periodo non inferiore a cinque anni.

    Qualora l'aderente deceda prima dell'esaurimento della prestazione, il capitale residuo è riscattato dai soggetti da lui indicati.

    Conclusioni

    Nel complesso, gli interventi introdotti dalla Legge di Bilancio 2026 sembrano muoversi nella direzione di rafforzare il secondo pilastro del sistema previdenziale, favorendo una più ampia partecipazione dei lavoratori alle forme pensionistiche complementari.

    Particolarmente significativa appare l'introduzione del meccanismo di adesione automatica per i lavoratori di prima occupazione, che potrebbe contribuire ad aumentare la diffusione della previdenza complementare tra le nuove generazioni. Allo stesso tempo, le modifiche relative alla deducibilità dei contributi e alle modalità di erogazione delle prestazioni mirano a rendere il sistema più flessibile e, almeno in parte, più attrattivo per i lavoratori.

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